CIRCOLARE FONDO INCENTIVO QUALIFICAZIONE SETTORE
CIRCOLARE FONDO INCENTIVO QUALIFICAZIONE SETTORE

Macerata, 16 ottobre 2024


Si ricorda, in ottemperanza alla previsione del protocollo “Formazione e
sicurezza” dell’accordo 3 marzo 2022 di rinnovo del CCNL Edilizia Industria, le Parti Sociali
hanno definito il Regolamento del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore –
Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” che fornisce le
istruzioni di accesso per le imprese di alcune prestazioni che saranno erogate da parte
della Cassa Edile. Il Fondo è entrato in vigore il 1° ottobre 2023.
Mentre alcune prestazioni non sono ancora operative in mancanza della pubblicazione del
Catalogo Formativo Nazionale CFN, è operativa, invece, la prestazione per quelle
imprese, il cui organico presenta un numero ridotto di operai inquadrati al 1° livello.
B) Incentivo “Inquadramento”
Incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa
Edile competente, nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema delle Casse Edili operai
inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo
del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unità superiore in presenza di
decimale pari o superiore a 5.
La Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di
operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Per le imprese che abbiano fino a 3 operai dipendenti, l’incentivo sarà riconosciuto
in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello.
Per le imprese con 1 solo operaio in organico l’incentivo sarà riconosciuto solo
qualora l’operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.
Tale incentivo, è riconosciuto, una volta l’anno (per anno edile) a ciascun datore di lavoro,
con i seguenti importi:
– euro 40,00 per ogni operaio di 2° livello in organico;
– euro 45,00 per ogni operaio di 3° livello in organico;
– euro 50,00 per ogni operaio di 4° livello in organico.
Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della
compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali
risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a
ciascuna delle già menzionate date.
Le richieste dovranno pervenire entro il 31 ottobre p.v.,anziché 30 settembre come
comunicata dalla CNCE.

         La Cassa Edile Macerata